Investimenti Sostenibili 4.0 – dal 18 maggio

Cos’è

Investimenti sostenibili 4.0 è la misura per il sostegno di investimenti imprenditoriali che favoriscano la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico. 

Invitalia è il soggetto gestore dell’incentivo. La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 677.875.519,57 euro. Il 37% delle risorse è destinato alle Regioni del Centro – Nord; il 63% è destinato alle Regioni del Mezzogiorno. Inoltre, il 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinato ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Cosa si può fare

Gli incentivi finanziano programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0. Hanno priorità quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso.

A tal fine sono valorizzati, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi che puntano:

  • alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;
  • al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, con il conseguimento di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall’art.13 del Regolamento GBER. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese.

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

  1. macchinari, impianti e attrezzature
  2. opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  3. programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  4. acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  • prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
  • essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  • essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  • nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  • nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

A chi si rivolge

Sono agevolati gli investimenti delle piccole e medie imprese, ubicate su tutto il territorio nazionale.

Le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono: 

a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento

d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi

e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero

g) non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso

h) non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 10 febbraio 2022.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili, determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

In particolare:

  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;
  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione;
  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Per i programmi di investimento realizzati nei territori delle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel caso in cui siano conclusi entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta (nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa), una maggiorazione del contributo in conto impianti del 5%. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni.

Le agevolazioni di Investimenti sostenibili 4.0 non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite in “de minimis” ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.

A Disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

IBO Srl Team Sviluppo Area Sviluppo Finanza Agevolata Investimenti



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