- 15 Settembre 2023
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Dal 2023 sono in vigore le nuove aliquote del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0. Le aliquote attive nel 2022 continuano ad essere applicabili per gli investimenti compiuti entro il 30 settembre 2023.
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), all’art. 1, c. da 1051 a 1063 stabilisce che possono fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale applicato.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori.
Con questa misura sono agevolabili tre categorie di investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, in particolare:
1) beni strumentali il cui funzionamento è monitorato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti. Rientrano, ad esempio, macchine utensili destinate a varie operazioni robot e sistemi robotizzati; magazzini interconnessi etc.;
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, come, ad esempio, sistemi di misura per la verifica dei requisiti di prodotto; macchine di prova per materiali; sistemi intelligenti per la gestione, l’uso e il monitoraggio dei consumi energetici; dispositivi per l’etichettatura o l’identificazione dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo e tracciarli durante la filiera;
3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in ottica 4.0. In tale categoria rientrano postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositivi di realtà aumentata, interfacce uomo-macchina, etc.
I beni possono essere acquisiti in proprietà o in leasing.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari al 20% del costo di acquisizione) sono riconosciute le aliquote agevolative fissate dall’art. 1, c. 1057-bis, legge n. 178/2020, pari al:
– 20% del costo sostenuto, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo sostenuto, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo sostenuto, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro;
Per gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto ad effettuare l’ordine ed al versamento dego acconti del 20% del costo di acquisizione, che saranno completati entro il 30 settembre 2023, continuano ad essere riconosciute le aliquote agevolative previste per il 2022, pari a:
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo, per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti che supera i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili (20 milioni di euro).
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile solo in compensazione, suddiviso in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.
Occorre conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, pena la revoca del beneficio. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere necessariamente il riferimento della norma di riferimento.
Le imprese sono altresì tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito tecnico iscritto nel rispettivo albo professionale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi nell’allegato A alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300.000 euro, la perizia o l’attestato possono essere assolti attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.
La società International Business Organization è a vostra disposizione per effettuare un sopralluogo e rilasciare un preventivo gratuito.